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La rivalsa, quando l’assicurazione auto non è valida

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Ecco quando la compagnia non risponde
dei danni causati dal conducente

Le compagnie assicurative preferiscono tutelarsi contro eventuali situazioni in cui la colpa del sinistro è da imputare all’assicurato.
Fermo restando che chi ha subito il sinistro verrà sempre pagato dalla compagnia assicurativa della controparte, in certe circostanze il colpevole dell’incidente potrà vedersi presentata una richiesta di rivalsa da parte della propria assicurazione di riferimento.
Pertanto, in alcuni casi particolari la compagnia assicurativa farà rivalsa nei confronti di chi ha causato il sinistro, chiedendogli il rimborso di quanto pagato per risarcire i danni da lui causati.
In primo luogo, la copertura assicurativa non è vigente quando chi conduce il veicolo ha la patente di guida scaduta o non la ha mai conseguita. In questa eventualità, la compagnia assicurativa suppone l’incapacità del soggetto di guidare e pertanto non garantisce nessun tipo di risarcimento.
Normalmente, nel caso di un incidente causato da un conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la compagnia di assicurazioni non risponde dei danni. Pertanto, in questa eventualità la colpa cade completamente sul conducente, che si trovava in condizioni non idonee alla guida su strada pubblica.
Un altro caso in cui le compagnie assicurative spesso si rifiutano di rispondere dei danni causati da un loro cliente riguarda l’eventualità in cui questi circoli su di un veicolo con la revisione ministeriale scaduta.
In questo caso infatti, l’incidente potrebbe essere stato causato dalla negligenza dell’automobilista, sorpreso alla guida di un mezzo legalmente non idoneo alla circolazione su strade pubbliche.
Un quarto caso in cui la responsabilità economica ricade completamente sull’assicurato riguarda le competizioni: le polizze non sono ritenute vigenti nel caso di gare autorizzate (per cui servono assicurazioni specifiche) e ancor meno, ovviamente, per gare clandestine.
La copertura assicurativa non viene garantita nemmeno per i veicoli con targa in prova o per le auto a noleggio in cui non vengano rispettate le norme specifiche stabilite per queste particolari categorie di automezzi.
L’assicurazione decade anche quando il veicolo sia utilizzato per trasportare un numero di persone superiore a quello per cui è omologato o se viene utilizzato per compiere azioni delittuose o reati.
Escludendo l’eventualità di usi illeciti del veicolo, molte compagnie assicurative presentano particolari clausole opzionali in cui decidono di rinunciare al diritto di rivalsa contro il loro assicurato in cambio del pagamento di un premio assicurativo più elevato.
L’assicurazione RCA, come ribadito da una recente circolare del Ministero dei Trasporti, rimane invece in vigore per un periodo di quindici giorni dalla data della sua scadenza. Pertanto l’assicurato rimane tutelato da eventuali rivalse a causa di un sinistro causato anche per alcuni giorni dopo la data della scadenza della sua polizza.

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