Auto parcheggiata con assicurazione scaduta: legittima la sanzione
Se l’auto parcheggiata ha un’assicurazione scaduta, può essere multata. A stabilirlo una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
La pronuncia
Legittima la multa irrogata al mezzo parcheggiato e privo di copertura assicurativa. Non rileva nemmeno che la copertura sia retrodatata (e perciò retroagisca) al giorno dell’irrogazione della sanzione. A stabilirlo è stata l’ordinanza n. 32191/2021 della Corte di Cassazione, in continuità con le più recenti interpretazioni giurisprudenziali.
L’art. 193 del Codice della strada
Il principale motivo di ricorso presentato ai giudici della Suprema corte, si basava su quanto stabilito dall’art. 193 c.d.s., rubricato “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”. Questo articolo infatti, prevede che “I veicoli a motore (…) non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa”. Al secondo comma poi, individua i destinatari della sanzione in “chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione”.
Come vedremo nel prossimo paragrafo però, i giudici hanno valutato che l’argomento letterale si scontrasse con la ratio stessa della copertura assicurativa: l’auto parcheggiata non può avere l’assicurazione scaduta.
Niente efficacia sanante retroattiva per l’auto parcheggiata con assicurazione scaduta
La Corte ha innanzitutto premesso l’inapplicabilità dell’art. 1901 c.c. al caso di specie. Il pagamento sanante era infatti avvenuto ben oltre il termine massimo di quindici giorni che la suddetta disposizione concede all’assicurato per mettersi in pari con i pagamenti.
La Cassazione ha poi fatto proprio il principio espresso dalla precedente pronuncia n. 8764/2010. In particolare ha ribadito che “l’illecito previsto dall’art. 193 C.d.S., comma 2 ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati”.
La clausola di retroattività quindi, benché valida tra assicuratore e assicurato, è inopponibile alle parti estranee al contratto assicurativo e cioè in primis terzi danneggiati e poi evidentemente gli organi sanzionatori.
La conclusione è quindi che anche l’auto parcheggiata con assicurazione scaduta è sanzionabile. Ciò anche in caso di clausola contrattuale che permetta di sanare gli effetti del periodo di sospensione.