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Monopattini elettrici e assicurazione: quali regole?

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Con l’aumento degli utenti, aumenta anche il numero di persone che chiedono l’introduzione di un’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici.

Monopattini e assicurazioni: le regole e i numeri

I numeri

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it, in Italia il numero di persone che utilizza stabilmente un monopattino elettrico è pari a 2,5 milioni. Di questi sono circa seicentomila le persone che utilizzano i servizi di sharing disponibili in tutte le principali città italiane. I restanti 1,9 milioni utilizzano un mezzo di proprietà. A questi si aggiungono quei 3,4 milioni di italiani che hanno dichiarato di stare valutando l’acquisto di un mezzo. Si tratta soprattutto di giovani sotto i trentacinque anni.

Quanto ai numeri dei monopattini con assicurazione, ad oggi è circa un utente su tre ad aver stipulato una polizza per i danni a sé o agli altri utenti della strada.

Un disegno di legge impopolare

Un recente disegno di legge ha voluto intervenire in materia di monopattini e assicurazioni, con una previsione di obbligatorietà che non si è concretizzata nel testo definitivo. Una misura impopolare evidentemente, soprattutto tra coloro che usano questo mezzo. Secondo l’indagine già citata di Facile.it infatti, il 70,3% delle persone intervistate che non utilizzano il monopattino elettrico è favorevole all’introduzione di un’assicurazione obbligatoria. Ciò, a fronte di un 36,8% di favorevoli tra le persone che utilizzano il mezzo quotidianamente.

Assicurazione e monopattini: come funziona quindi?

Ad oggi, resta ferma la facoltà di sottoscrivere volontariamente una polizza. Le compagnie di sharing poi, sono tenute a stipulare un’assicurazione per gli utenti che utilizzano i propri monopattini.

Resta l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private a norma del quale “I veicoli a motore senza guida di rotaie (…) non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada.”

Norma di per sé molto chiara, che tuttavia non prevede sanzioni per la mancata stipula. Ne deriva che ad oggi i proprietari di monopattino elettrico sono tenuti a risarcire il danno per intero.

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